Analizziamo il Decreto: ecco cosa dice
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato un decreto che avvia le procedure per il trasferimento delle risorse destinate alle borse di studio per gli specializzandi non medici nelle scuole di specializzazione di area sanitaria.
Importo e destinatari
Le borse di studio hanno un valore annuo di € 4.773 lordi, ai sensi del comma 1‑bis dell’art. 8 della legge n. 401/2000, e sono destinate ai laureati di cui all’art. 8, comma 1 della stessa legge, iscritti a scuole di specializzazione sanitaria non medica. Le categorie coinvolte comprendono:
veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi.
Periodo di riferimento
Il decreto riguarda principalmente l’anno accademico 2024/2025 (dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2025) e include aggiornamenti per l’a.a. 2025/2026.
Procedura di riparto dei fondi
In mancanza di una programmazione specifica per l’anno 2024/2025, il riparto delle borse è stato effettuato in base alle rendicontazioni inviate dagli Atenei e, se mancanti, ai dati dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati aggiornati al 30 luglio 2025.
Il trasferimento dei fondi, già stabiliti e ripartiti, sarà avviato dal MEF dopo la registrazione del decreto.
Aspetti organizzativi e compatibilità
- In caso di rinuncia alla borsa, l’Ateneo può assegnarla al candidato successivo in graduatoria.
- Se lo specializzando già usufruisce di una borsa diversa, può continuare a fruirne, rinunciando alla borsa statale.
- Si applicano le norme generali della legge n. 398/1989 sulle borse universitarie, incluso il divieto di cumulo con altre borse a qualsiasi titolo conferite.
- La normativa già vigente rimane applicabile per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal decreto.
Aggiornamenti per l’a.a. 2025/2026
Per il nuovo anno accademico, gli Atenei sono stati invitati ad allineare i bandi e si attende l’emanazione di un decreto congiunto del Ministero della Salute, MEF e MUR per definire il contingente di specialisti non medici da formare.
Inoltre, gli Atenei possono istituire borse aggiuntive, finanziate con fondi propri o di altri enti pubblici o privati, a condizione che l’importo sia pari a quello della borsa statale.
Leggi il decreto.

